Sentenza cassazione

Le conferme in materia

  • Gli affitti brevi non possono essere vietati
  • L’affitto breve non è considerato attività alberghiera 
  • Il regolamento contrattuale accettato al momento del rogito é l’unico atto che può porre limiti o divieti ai condomini

Per la Cassazione gli affitti brevi non possono essere vietati

 Come riportato dall’articolo di Antonella Donati sul sito La Repubblica in data 4 ottobre 2017, la Cassazione ha fatto chiarezza in materia di affitti brevi.

 I proprietari che vogliono mettere a reddito il proprio immobile potranno continuare a farlo con le locazioni brevi. Gli altri condomini non possono pporsi o contestare a meno che non sia inserita una clausola specifica che vieti questo tipo di attiviità all’interno del regolamento condominiale.

 Con la sentenza 22711 del 28 settembre scorso, la Cassazione ricorda che il regolamento contrattuale ossia quello scritto dal costruttore e accettato al momento del rogito dell’appartamento è l’unico atto che può imporre limiti o divieti ai condomini in merito all’utilizzo dei propri appartamenti.

Per vietare uno singolo specifico utilizzo degli appartamenti, oppure lo svolgimento di una specifica attività, occorre però che nel regolamento contrattuale si faccia esplicito riferimento all’attività che si vuole vietare. In caso contrario l’attività in questione è sempre consentita.

 L’affitto breve non è quindi considerato attività alberghiera. Nel caso specifico esaminato dalla Cassazione, il regolaneto non prevedeva il divieto di affitto degli appartamenti, ma precisava solamente che il divieto era legato all’utilizzo degli immobili sotto forma di pensione eo albergo. Questa formula quindi, sempre secondo la Cassazione, non prevede il divieto di adibire i vani dell’appartamento ad un uso diverso da quello di privata abitazione. Di conseguenza non vieta nemmeno la locazione per brevi periodi o l’affitto saltuario.

 In base a quanto stabilito nella sentenza, l’assemblea condominiale può appellarsi al regolamento contrattuale per vietare specifiche attività solo se nel testo del regolamento l’attività in questione è espressamente indicata. Se invece la formula contenuta nel regolamento è generica e non specifica con esattezza l’attività, non si può in alcun modo intervenir.

In questo modo chi vuole affittare la propria casa con la formula degli afiftti brevi non dovrà chiedere alcun permesso o potrà subire alcuna contestazione.